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Società di persone e Società di capitali
La differenza tra la società di persone e società di capitali principalmente consiste in prevalenza di persone o di capitale. Come definisce già il nome stesso, società di persone sono definite dalla prevalenza dei soci rispetto al capitale, non acquisiscono mai la personalità giuridica e hanno la responsabilità illimitata.

Società di persone possono essere:
Società semplice (S.s.)
Società in nome collettivo (S.n.c)
Società in accomandita semplice (S.a.s)
Società di capitali hanno come prevalenza (normativa e concettuale) il capitale, i soci possono partecipare nel capitale sociale tramite azioni o quote, secondo la tipologia della società. Le società di capitali ha personalità giuridica e risponde soltanto con il proprio capitale sociale.

Le società di capitali si dividono in:
società per azioni (SpA);
società in accomandita per azioni (Sapa);
società a responsabilità limitata (Srl);

Più frequenti modelli di società di capitali sono società per azioni e società a responsabilità limitata.

Società per azioni (Spa) risponde col proprio patrimonio alle obbligazioni sociali e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Capitale sociale minimo è 120.000 €.

Società a responsabilità limitata (Srl) limita la responsabilità dei soci e risponde solo con il proprio patrimonio alle obbligazioni sociali. Viene esclusa la possibilità che le quote di partecipazione dei soci siano rappresentate da azioni. Capitale sociale minimo è di 10.000 €.
Costituzione di una società
Per costituzione della società ci si riferisce al contratto, detto atto costitutivo, tramite il quale si crea ufficialmente la società.
Come si costituisce una S.r.l.?
E’ necessario sottoscrivere un capitale minimo di Euro 10.000,00 presso un istituto di credito fiduciario e sottoscrivere "atto costitutivo" di fronte ad un Notaio. L'atto costitutivo deve essere depositato, entro venti giorni dalla stipula, presso il registro delle imprese della città dove ha sede legale la società costituita. Anche questa solitamente è un’attività del notaio incaricato, che ha anche cura di trasmettere ai soci il numero di P. Iva della società ottenuto dal registro delle imprese.
Come si costituisce una S.p.A.?
Per costituire una Spa (società per azioni) occorre sottoscrivere un contratto associativo tra due (o più persone) o un atto unilaterale (nel caso della Spa unipersonale - con un socio unico), sottoscrivere il capitale sociale (almeno 120.000 €), sottoscrivere atto costitutivo. Entro venti giorni dalla stipula dell’atto costitutivo il notaio ricevente e gli amministratori hanno l’obbligo di depositare lo stesso atto, unitamente ai documenti richiesti, e iscrivere la società presso il registro delle imprese.
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